(ASCA) - Roma, 8 ago - La preclusione alla monetizzazione delle ferie, riposi e permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche non riguarda i rapporti di lavoro gia' cessati prima dell'entrata in vigore del DL 95/2012, le situazioni in cui le ferie risultino maturate prima di tale data e ne risulti incompatibile la fruizione a causa della ridotta durata del rapporto o a causa della situazione di sospensione del rapporto cui segua la sua cessazione (ad esempio i casi di collocamento in aspettativa per lo svolgimento del periodo di prova presso altra amministrazione a seguito della vincita di un concorso secondo le clausole di alcuni comparti). Cosi' il Dipartimento della Funzione Pubblica, rispondendo ad una richiesta dell'Associazione dei Comuni italiani (Anci), ha chiarito la portata applicativa del comma 8 dell'art. 5 del decreto legge n. 95/2012 (Spending Review). Secondo il Dipartimento, infatti, in base ai principi generali che governano l'applicazione delle leggi nel tempo, pur dopo la nuova normativa, debbono rimanere salvaguardate tutte quelle situazioni che si sono definite prima della sua entrata in vigore, ''poiche', in caso contrario, si attribuirebbe alla norma una portata retroattiva che non e' stata esplicitamente prevista'. Tuttavia il Dipartimento della Funzione Pubblica ha ritenuto comunque opportuno che, considerato che la questione presenta dei risvolti finanziari, sulla questione si pronunci anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze. com-elt

